Normativa di riferimento

Cos'é la Bonifica e in cosa consistono le attività di Bonifica?

La Bonifica come settore d'attività, risale a molti anni fa, addirittura ai primi del novecento. Sintetizzando, il testo fondamentale in materia di opere e consorzi di bonifica é ancora oggi il R.D. 13 Febbraio 1933 n. 215.
E' solamente con il citato Testo Unico che la materia viene sistematicamente ordinata e che la ''bonifica'', da sostantivo che individuava esclusivamente un sistema di opere per il risanamento di zone paludose e malsane, perviene ad una connotazione più ampia, comprendente anche, in via generale, il riassetto dei territori per qualunque causa dissestati, la difesa del territorio dalle acque e il miglioramento fondiario attraverso l'utilizzo ai fini irrigui delle opere idrauliche (art. 1 R.D. n. 215 del 1933).
In tale ampio quadro funzionale, pertanto, rientrano, tra le opere di bonifica, oltre a quelle relative al prosciugamento e al risanamento di laghi, stagni, paludi e terre paludose, anche le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di sistemazione idraulico agraria e di rinsaldamento delle pendici montane, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua, nonché le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse, e ancora, le opere stradali, edilizie o di altra natura, che siano d'interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso (art. 2 R.D. n. 215 del 1933 cit.).
Con l'avvento della Repubblica e l'entrata in vigore della Costituzione, l'attività di bonifica assurge ad interesse pubblico di rilievo costituzionale (art. 44 Cost.).
Successivamente, con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 11 del 1972 e, soprattutto, del D.P.R. n. 616 del 1977, viene data attuazione all'art. 117 della Costituzione, che prevedeva, tra l'altro, il passaggio delle funzioni in materia di agricoltura e foreste e, quindi anche del settore relativo alla bonifica, dall'Amministrazione Statale alle Regioni a statuto ordinario, con potestà normativa concorrente, da parte di questi ultimi Enti, ''in subiecta materia''. Con Legge 18.5.1989 n. 183, concernente la difesa del suolo, il risanamento delle acque e la fruizione e la gestione del patrimonio idrico, veniva stabilito che, oltre ad altri enti, anche i consorzi di bonifica ''...partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali'' (v. artt. 1 e 35, 1° comma L. n. 183 del 1989).
Da ultimo, con L. 5.1.1994 n. 36, - legge quadro sulle risorse idriche - il legislatore statale, oltre ad avere precisato le attribuzioni dei consorzi di bonifica riguardo all'utilizzazione delle rete di canali ed impianti per uso irriguo, ha affidato a tali enti ulteriori attribuzioni in materia di utilizzo della suddetta rete ''per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia elettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive'' (v. art. 27, 1° comma).
Nell'ambito della Regione Toscana, la materia é disciplinata dalle leggi regionali n. 34 del 1994 e sue successive modificazioni ed integrazioni, che, nel solco già tracciato dal Testo Unico n. 215 del 1933 individuano l'attività di bonifica, come ''un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali'' (Art. 1 L.R. 34/94).
Costituiscono attività di bonifica (Art. 2 L.R. 34/94) ''il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idrica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate. Costituiscono inoltre attività di bonifica, se finalizzati alla medesima, gli interventi volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili''.
La L.R. 38/2003, all'Art. 1 specifica, modificando l'Art. 8 della 34/94, che ''Ai fini della difesa del suolo i piani di bonifica sono riferiti alle attività di manutenzione e di gestione delle opere esistenti ed efficaci per l'equilibrio idrogeologico, idraulico costiero e ricomprendono tutte le opere definite e programmate dagli strumenti di bacino e dagli strumenti di governo del territorio in attuazione degli indirizzi di bacino''.
Sulla base del percorso storico normativo sopra delineato può ben dirsi che già la normativa statale fondamentale del 1933 conteneva un concetto di bonifica, non limitato esclusivamente al risanamento, ai fini sanitari, di zone malsane, ma al contrario, proteso ad identificare un'attività di recupero e di sviluppo produttivo, soprattutto ai fini agricoli, dei territori bonificati, non disgiunta da una secondaria attività finalizzata alla difesa e al generale riassetto del territorio mediante la realizzazione, la gestione e l'utilizzo delle opere idrauliche e di bonifica.
In tal senso, le funzioni dei Consorzi di Bonifica comprendevano anche la difesa del territorio dalle acque e dai dissesti idrogeologici collegati alla bonifica. La necessità e il dovere di assolvere a tali funzioni, unitamente all'espansione dei centri urbani a scapito della campagna, spiegano le ragioni dell'assoggettamento a contributo consortile anche della proprietà urbana o comunque extra agricola, in funzione del vantaggio ricevuto da opere di bonifica ed idrauliche consortili che contribuiscono a preservare il territorio.
L'attuale L.R. n. 34/94 con le sue successive modificazioni ed integrazioni, consolida tali posizioni, estendendo tra l'altro la Bonifica stessa su tutto il territorio regionale, suddiviso in Comprensori di Bonifica (Art. 5 L.R. 34/94). Il nostro Comprensorio di Bonifica é il n° 17 ed é denominato ''Val di Sieve''.