Cos'é
l'attività di bonifica e a cosa serve?
Sono considerate opere di bonifica il taglio selezionato della
vegetazione presente sulle sponde dei corsi d'acqua, la rimozione
di singoli alberi eventualmente crollati. Come pure il consolidamento
di piccoli smottamenti, la rimozione di materiali lapidei di deposito,
come pure alla rimozione di eventuali massi o quanto, nell'alveo
del fiume, ostacoli il deflusso idrico, oltre alla manutenzione
delle opere in senso stretto
Com'è lo stato dei nostri
fiumi?
fiumi della nostra valle - soprattutto i corsi d'acqua minori
e le opere di bonifica in essi compresi (difese di sponda, briglie,
repellenti, arginature) - versano in condizione di relativo
abbandono, con il rischio sempre più alto di erosione dei terreni
e danni rilevanti a ponti e arginature. Tale situazione è dovuta
alla progressiva riduzione degli interventi di manutenzione
a seguito della sospensione dei ruoli dal 1996; e i pochi interventi
eseguiti - realizzati solo grazie a finanziamenti una tantum
provenienti da Regione Toscana, Stato, TAV e Variante di Valico,
oggi in fase di esaurimento - riguardano solo i corsi d'acqua
più importanti: Sieve, Stura, Carza, Tavaiano, San Godenzo,
Moscia e Rufina. Grazie ai fondi raccolti in questo primo anno
di reintroduzione del contributo di bonifica sono stati realizzati
i primi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui
corsi d'acqua del territorio che hanno in parte migliorato la
situazione dei nostri corsi d'acqua appena descritta.
Dove si estende il comprensorio di bonifica del fiume
Sieve?
Il Comprensorio di bonifica del fiume Sieve si estende su 83.759
ettari distribuiti nei 17 comuni che vi partecipano interamente
od in parte: Firenzuola, Scarperia, San Piero a Sieve, Barberino
di Mugello, Vaglia, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Calenzano, Fiesole,
Sesto Fiorentino, Vernio, Pontassieve, Rufina, Dicomano, San
Godenzo, Londa, Pelago
Cos'é il Piano di Classifica?
Uno strumento che individua e quantifica i benefici che gli immobili
traggono dalle opere e all'attività
di bonifica. Le entrate tributarie (ruoli), necessarie perché
l'Ente possa svolgere i compiti affidatigli da legge, vengono
pertanto ripartite tra i proprietari di immobili del comprensorio
secondo questo piano, che dunque valuta come il tributo si ripartisce
sulla base del beneficio relativo tra gli immobili. Il piano garantisce
cioè, grazie ad una approfondita ricerca, una puntuale individuazione
di benefici e, quindi, un corretto esercizio del potere impositivo
Perché dobbiamo pagare la tassa di bonifica?
Il contributo, in base a quanto stabilisce la legge regionale
34/94, servirà a raccogliere i fondi necessari alla realizzazione
degli interventi di manutenzione ordinaria riguardanti salvaguardia
idrica e ambientale di fiumi e corsi d'acqua minori del nostro
territorio. Si tratta di un contributo modesto, calcolato sulla
base delle visure catastali.
Chi pagherà il contributo di bonifica?
Tutti i proprietari di beni immobili - terreni e fabbricati,
rurali e urbani - che rientrano nel perimetro di contribuenza
del Comprensorio di Bonifica n.17-Val di Sieve, che si estende
per tutto il territorio del Mugello e della Val di Sieve.
Chi ha scelto di far pagare ai proprietari
di immobili il contributo di bonifica ?
La manutenzione del reticolo idraulico e delle opere di bonifica
è di fondamentale importanza al fine di scongiurare il rischio
di esondazioni, che potrebbero interessare anche i centri abitati.
Per questo motivo la Regione Toscana, con la legge 34/94, ha
suddiviso l'intero territorio toscano in "comprensori di bonifica"
e ha attribuito la loro gestione ai Consorzi di bonifica di
pianura e alle Comunità Montane, autorizzando tali enti a reperire
le risorse necessarie per la cura dei fiumi tramite la riscossione
di un "contributo" nei confronti dei singoli proprietari di
immobili (terreni e fabbricati). Con la reintroduzione del contributo
di bonifica la Comunità Montana Mugello e l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (ex Comunità Montana Montagna Fiorentina)
potranno riprendere con continuità l'attività di manutenzione
loro affidata sui corsi d'acqua e sulle opere idrauliche del
Comprensorio di Bonifica del fiume Sieve
Che cos'é l'avviso di pagamento?
L'avviso di pagamento è un avviso bonario che viene inviato
per posta a tutti i contribuenti che sono stati iscritti nei
ruoli di contribuenza
Quanti sono e che fine fanno i fondi raccolti
col contributo di bonifica?
Per l'anno 2011 la CM-Mugello e l'UdC Valdarno e Valdisieve prevedono
di incassare circa € 1.220.000, di cui € 845.300 serviranno
all'esecuzione di lavori, tutti effettuati
nel Comprensorio della Val di Sieve, da Barberino a Pontassieve.
L' 80% dei contribuenti riceverà un ruolo inferiore ai
30 euro annui, un ulteriore 15% inferiore ai 100 euro.
Chi gestirà gli interventi e come?
La Comunità Montana Mugello (Ente capofila) e la Comunità
Montana Montagna Fiorentina gestiranno direttamente la riscossione
dei contributi e l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei
fiumi della Valle senza creare alcun nuovo organismo o ente,
senza cariche o gettoni. Gli interventi sul territorio da realizzare
nei prossimi anni sono il risultato di una recente campagna
di monitoraggio svolta dai tecnici dell'Ufficio Bonifica. Gli interventi
interesseranno principalmente i centri abitati della Valle,
laddove la maggior densità abitativa spesso coincide
con la maggiore pericolosità idraulica, facendo assumere
maggior rilievo al rischio di esondazione. Annualmente sarà
poi riservata una somma per interventi urgenti che potrebbero
verificarsi in tutto il comprensorio, con particolare evidenza
per il territorio extraurbano. Con la messa a regime del sistema
si potrà intervenire con continuità sul territorio
aperto, laddove le condizioni suggeriscano interventi manutentivi.
Dove si può vedere il dettaglio delle
proprietà immobiliari?
IIl dettaglio completo degli immobili e del corrispondente tributo
di bonifica è consultabile sul retro dell'avviso di pagamento
oppure sul sito del Comprensorio di Bonifica "Val di Sieve"
nella sezione
CALCOLO
DEL TRIBUTO oppure recandosi presso i seguenti uffici:
- Sportello Pagamenti in Via P. Togliatti n.12 (Borgo San Lorenzo),
dal 27 giugno all' 8 luglio 2011 tutti i giorni dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.00;
- Sportello Segnalazioni Catastali in Via A. Moro n. 5 (Borgo San
Lorenzo), dal 27 giugno all' 8 luglio 2011 tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dal 18
luglio al 29 luglio il martedì e il venerdì dalle
9.00 alle 13.00 .
Cosa deve fare un contribuente che non
ha mai posseduto gli immobili indicati nell'avviso?
Ha diritto allo sgravio e presenta un autocertificazione dichiarando
di non avere mai posseduto gli immobili elencati nell'avviso
(riportare numero dell'avviso ricevuto)
Sono obbligato a comunicare il trasferimento
dei beni immobili?
I contribuenti non sono tenuti a comunicare il trasferimento
di beni immobili, ma in caso di non registrazione nella banca
dati dell'Agenzia del Territorio, è proficua la collaborazione
al fine di poter aggiornare nel più breve tempo possibile
la banca dati consortile per poter inviare avvisi o cartelle
di pagamento agli effettivi proprietari. Infatti le informazioni
riportate negli avvisi di pagamento - raccolte presso la banca
dati dell'Agenzia del Territorio e aggiornate al 31/12/2010
- potrebbero essere non esatte. Nell'ipotesi di beni riportati
non più di proprietà del contribuente, lo stesso,
al fine di ottenere la voltura per l'anno successivo, potrà
portare personalmente all'Ufficio Bonifica di Borgo San Lorenzo
(Via P. Togliatti, n. 45) - o presso gli altri uffici predisposti
dalla Comunità Montana - copia degli atti attestanti
le variazioni, oppure il modello di autocertificazione reperibile
presso lo stesso Ufficio Bonifica o scaricabile dal sito web
del Comprensorio di Bonifica "Val di Sieve" nella
sezione
Modulistica.
Cosa deve fare un contribuente che ha
venduto/ceduto tutti o parte degli immobili indicati nell'avviso.
Se la cessione è avvenuta prima del 31/12/2010 ha
diritto allo sgravio (annullamento) dell'avviso e quindi
il contribuente deve inoltrare al Consorzio una autocertificazione
dichiarando di non possedere più gli immobili indicando
oltre
al numero dell'avviso ricevuto:
- quali immobili ha venduto (se non sono stati trasferiti
tutti gli immobili riportati nell'avviso) eventualmente allegando
una fotocopia dell'avviso e marcando gli immobili ceduti
- in quale anno ha venduto e gli estremi dell'atto di trasferimento
- i dati anagrafici (cognome-nome/denominazione) di almeno
uno degli acquirenti.
Allegare, se possibile, fotocopia dell'atto di trasferimento (almeno
le pagine significative per la individuazione della parte acquirente
e gli estremi identificativi catastali degli immobili).
Se
la cessione è avvenuta dopo il 31/12/2010 l'avviso deve
essere pagato e la variazione avrà efficacia per il calcolo
del contributo dell'anno successivo.
N.B. In mancanza di indicazioni sufficientemente chiare, fanno testo le risultanze presenti negli atti ufficiali dell'Agenzia del Territorio di Firenze ed a tali risultanze il Consorzio si atterrà nella successiva emissione del contributo.
Perché l'avviso è stato inviato proprio
a me, anche se ci sono altri comproprietari?
Per disposizione di Legge viene predisposto un solo avviso di pagamento anche in presenza di comproprietà degli immobili e viene inviato al primo intestatario nel catasto consortile; colui che riceve l'avviso ha comunque diritto di rivalsa, in forza del codice civile, sugli altri comproprietari per il rimborso delle quote di loro spettanza. Per questo sul retro dell'avviso di pagamento è presente non solo l'elenco degli immobili posseduti dall'intestatario ma anche l'elenco dettagliato delle quote di contributo di bonifica dovute per ciascun immobile posseduto.
E' possibile dedurre i contributi consortili
dalla denuncia dei redditi?
Il contributo di bonifica è onere deducibile ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 917/1986 nella dichiarazione dei redditi dell'anno nel quale la spesa è stata sostenuta: nel MODELLO UNICO alla sezione 2 "oneri deducibili dal reddito" al rigo RP25 (altri oneri deducibili) con codice "5", nel modello 730 nel quadro E, sezione "altri oneri deducibili" al rigo E24 (altri oneri deducibili) con codice "5". In caso di comproprietà si deduce proporzionalmente alle quote di possesso. Si consiglia comunque di
informare il centro di assistenza fiscale all'atto della denunzia dei redditi e conservare la ricevuta di pagamento del contributo.
Cosa succede se non si paga l'avviso nei
termini?
In caso di mancato pagamento dell'avviso nei termini previsti procederemo con la fase di riscossione coattiva, nella quale le cartelle di pagamento saranno opportunamente notificate con relativo addebito delle spese a carico del contribuente.
Risulta quindi conveniente, per evitare ulteriori spese di notifica, corrispondere il pagamento nei termini o far presente tempestivamente le eventuali inesattezze riscontrate nell'elenco degli immobili stampato sul retro degli avvisi.
Come viene calcolato il contributo?
Il contributo viene calcolato sulla base del reddito imponibile
(reddito dominicale per i terreni e rendita catastale per i fabbricati)
adeguati sulla base di coefficienti tecnici previsti nel Piano
di Classifica degli immobili approvato dagli organi amministrativi
della Comunità Montana Mugello e Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve in base alla
zona di appartenenza dell'immobile contribuente. In pratica, prima
di tutto, si deve individuare la zona nella quale si trova il
fabbricato od il terreno (che si può leggere nell'ultima colonna
della lista delle proprietà immobiliari riportata sul retro dell'avviso
di pagamento) e poi moltiplicare il reddito dominicale o la rendita
catastale per l'aliquota sotto riportata.
- zona classe 1:aliquota su reddito dominicale dei
terreni: 15,25%;
aliquota ordinaria su rendita catastale fabbricati: 2,19%;
aliquota speciale su rendita catastale fabbricati (D1, D7,
C3): 1,86%;
aliquota speciale su rendita catastale fabbricati (D10): 0,33%.
- zona classe 2:aliquota su reddito dominicale dei
terreni: 16,16%;
aliquota ordinaria su rendita catastale fabbricati: 2,32%;
aliquota speciale su rendita catastale fabbricati (D1, D7,
C3): 1,97%;
aliquota speciale su rendita catastale fabbricati (D10): 0,35%;
- zona classe 3: aliquota su reddito dominicale dei
terreni: 18,29%.
aliquota ordinaria su rendita catastale fabbricati: 2,62%;
aliquota speciale su rendita catastale fabbricati (D1, D7,
C3): 2,23%;
aliquota speciale su rendita catastale fabbricati (D10): 0,39%.
Al risultato ottenuto va aggiunta la quota fissa per la copertura
delle spese generali di funzionamento che vale:
- zona classe 1 - € 10,50
- zona classe 2 - € 9,96
- zona classe 3 - € 8,25
Nel caso in cui si posseggano più proprietà immobiliari si devono
sommare i redditi dominicali o le rendite catastali e poi moltiplicare
per le aliquote precedenti e poi sommare una sola volta il contributo
fisso.
Perché sono indicate due annualità ?
Le annualità eventualmente indicate si riferiscono all'importo
del contributo di bonifica dovuto per gli anni di contribuenza
precedenti, e può dipendere da diversi fattori:
- 1. Il pagamento degli avvisi relativi agli anni precedenti
era stato sospeso in conseguenza della rilevazione da parte
del contribuente di inesattezze relative alla propria situazione
patrimoniale. L'importo relativo ai periodi indicati è
quello rivisto e corretto sulla base delle dichiarazioni del
contribuente e delle verifiche da noi effettuate.
- 2. In base alle indicazioni ricevute da altri contribuenti
e alle verifiche da noi effettuate è stata rivista
la situazione patrimoniale; l'importo relativo ai periodi
indicati è l'integrazione del contributo per gli stessi
periodi a situazione patrimoniale rivista e corretta.
Cosa succede se le Comunità Montane
vengono soppresse?
Tutto il territorio della Toscana è diviso in Comprensori
di Bonifica ognuno con un proprio soggetto gestore che coincide
con le Comunità Montane soltanto dove esse sono presenti.
Nel caso in cui le Comunità Montane, in seguito alle nuove
disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2008, venissero
soppresse le funzioni di bonifica saranno trasferite al nuovo
soggetto gestore competente.